Descrizione
Ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana vigente e di quanto stabilito all'art. 29 del Codice della Strada si ricorda che:
- i proprietari di terreni privati, giardini, fondi ved aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
- i proprietari degvono rimuovere tempestivamente le ramaglie e il fogliame caduto sulle aree pubbliche.
- i proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
In caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada o dal Regolamento di Polizia Urbana.
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