Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni. Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.
Nel caso di abusivismo, i soggetti interessati dalla pubblicità, nei casi di accertamento, verranno anche sottoposti a sanzione (oltre alla intimazione al pagamento del canone di base dovuto) secondo i criteri previsti dal regolamento comunale. Gli impianti, per essere soggetti al canone unico patrimoniale, è sufficiente che siano installati nei seguenti punti.
- su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti.
- su beni o immobili di proprietà privata.
Chiaramente, per essere assoggettati al pagamento del canone basta gli impianti siano visibili da luogo aperto al pubblico o pubblico del territorio comunale. Allo stesso tempo, sono soggetti a pagamento anche i messaggi pubblicitari effettuati mediante l’uso di veicoli (indipendentemente dal fatto se siano utilizzati per usi pubblici o privati) e sia se i messaggi siano diffusi mediante scritte o messaggi acustici (cioè pubblicità sonora).
In relazione alla pubblicità fatta all’esterno dei veicoli adibiti ad uso privati o pubblico, è dovuto il canone sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio che all’ente in cui il proprietario del mezzo ha la sede o residenza. E’ obbligata, in solido, al pagamento, la persona che utilizzo il veicolo per diffondere il messaggio pubblicitario.