Separazione o divorzio presso l’Ufficiale dello Stato Civile

Dettagli del servizio

Avvio del procedimento di separazione o divorzio consensuale

Presentazione della domanda di avvio del procedimento che porterà alla separazione o al divorzio consensuale presso l'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi art. 12 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai coniugi che intendono richiedere la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio civile (divorzio) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, e che sono in accordo sul farlo. È rivolto inoltre alle parti di un'unione civile che intendono chiederne lo scioglimento. E' appunto una procedura "semplificata" rispetto a quella in Tribunale proprio perché il presupposto è che i coniugi o gli uniti civilmente devono essere entrambi d'accordo ed in presenza di alcune caratteristiche: la coppia non deve avere figli minorenni, maggiorenni incapaci, in condizione di disabilità grave o economicamente non autosufficienti, e l'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

Presentando apposita istanza presso l'ufficio comunale di stato civile si può ottenere:

  • la separazione personale
  • lo scioglimento del matrimonio civile
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
  • la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se lo stesso è  stato celebrato all'estero.

Come fare

Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo di richiesta - compilato, sottoscritto e corredato dai documenti di identità dei richiedenti - che consente all'ufficiale di stato civile di verificare se ci sono i presupposti per procedere con la pratica ed eventualmente raccogliere tutta la documentazione necessaria.

I due moduli di dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi possono essere trasmessi all'ufficio stato civile:

  • a mano (anche da uno solo dei coniugi);
  • tramite email all'indirizzo: demografici@comune.villadogna.bg.it
  • tramite PEC: protocollo.villadogna@pec.it

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

Al termine dell'istruttoria gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare le date in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile per firmare la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.

Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà.

Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.

Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Cosa serve

Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

  • l’accordo deve essere consensuale
  • se ci sono figli della coppia gli stessi non devono essere:
    • minori
    • maggiorenni incapaci o in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato
    • economicamente non autosufficienti.
  • l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
  • per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
    • in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
    • in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).
  • modulo compilato e sottoscritto da entrambi i coniugi congiuntamente o modulo singolo compilato e sottoscritto da ognuno.
  • documento di identità di entrambi i richiedenti.
  • versamento dei diritti di segreteria previsti per la procedura.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, a seconda dell'istanza presentata: la separazione, il divorzio lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio oppure lo scioglimento dell'unione civile. Ne consegue l'aggiornamento dei registri di stato civile tramite idonee annotazioni e la variazione dello stato civile in anagrafe, se prevista, per i cittadini residenti.

Tempi e scadenze

Sono previsti generalmente 30 giorni, per ogni singola procedura.

Quanto costa

Non ci sono costi per questo procedimento. E' prevista la sola corresponsione di € 16,00 come diritti di segreteria.

Accedi al servizio

Separazione/Divorzio

Servizio non prenotabile.

Contatti

Ufficio Demografici

Vengono inoltre formate le liste elettorali e di leva e vengono rilasciati tutti i documenti riguardanti lo stato civile dei cittadini.

  • Registrate tutte le persone presenti sul territorio comunale, il loro stato civile, la composizione di ogni nucleo familiare.
  • Formazione delle liste elettorali e di leva e vengono rilasciati tutti i documenti riguardanti lo stato civile dei cittadini.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/08/2026

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