A chi è rivolto
DA CHI E’ DOVUTA LA TARI?
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero dalla tassa.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ESCLUSIONE DALLA TARI
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione, le aree comuni condominiali (purché non detenute o occupate in via esclusiva da uno dei condomini) ed in generale i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: centrali termiche, vani ascensore, superfici coperte di altezza inferire a 150 centimetri, ecc. ecc. (per ulteriori specifiche consultare il regolamento TARI del proprio comune).
Inoltre, per le utenze Non Domestiche, il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Sono inoltre escluse le superfici produttive, in via continuativa e nettamente prevalente, di rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Le condizioni per l’esclusione vanno dichiarate e documentate secondo le modalità e entro i termini individuati dai singoli regolamenti comunali TARI.