Tassa Rifiuti – TARI

Dettagli del servizio

Tassa Rifiuti - TARI

Tassa Rifiuti - TARI

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

DA CHI E’ DOVUTA LA TARI?

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero dalla tassa.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ESCLUSIONE DALLA TARI

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione, le aree comuni condominiali (purché non detenute o occupate in via esclusiva da uno dei condomini) ed in generale i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: centrali termiche, vani ascensore, superfici coperte di altezza inferire a 150 centimetri, ecc. ecc. (per ulteriori specifiche consultare il regolamento TARI del proprio comune).

Inoltre, per le utenze Non Domestiche, il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Sono inoltre escluse le superfici produttive, in via continuativa e nettamente prevalente, di rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Le condizioni per l’esclusione vanno dichiarate e documentate secondo le modalità e entro i termini individuati dai singoli regolamenti comunali TARI.

Descrizione

Servizio Tassa Rifiuti (TARI).

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TARITAssa RIfiuti – è stata introdotta dalla Legge n. 147/2013 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità per il 2014). Essa sostituisce i precedenti prelievi sui rifiuti (TARES – TARSU – Tia1 – Tia2).

La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalle ulteriori deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità ed al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i – T.U.A.

 

Come fare

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile di ogni anno (salvo proroghe di Legge).

Le tariffe, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE O VARIAZIONE

In caso di iscrizione, cancellazione o variazione inerente alla tassa rifiuti è necessario provvedere alla presentazione di apposita denuncia all'ufficio protocollo.

La modulistica è disponibile nella sezione "documenti" della presente pagina web, compreso un vademecum sull'utilizzo della modulistica.

Cosa serve

QUALE SUPERFICIE SI CONSIDERA AI FINI DELLA TARI?

VIGENTE: Per l’applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti a prelievo, dalla superficie calpestabile dichiarate dal contribuente in occasione della presentazione della denuncia di attivazione o quelle eventualmente accertate dall’Ente.

PREVISIONE – DATA DA DESTINARSI: Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della L. 212/2000.

    Cosa si ottiene

    L'imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

     

    Tempi e scadenze

    TEMPI E MODALITÀ PAGAMENTO TARI

    Entro il termine annuale di approvazione delle Tariffe, il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale.  Il versamento della Tari (o della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668) è effettuato tramite modello F24.

    Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, è necessario attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. In questa particolare condizione, il contribuente che abbia dimostrato il versamento, seppur errato, non può in nessun caso essere sanzionato.

    SE NON SI PAGA LA TARI O VIENE OMESSA LA DENUNCIA TARI O VIENE PRESENTATA UNA DENUNCIA INFEDELE

    1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
    2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 35 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
    3. In caso di denuncia tardiva si applicano le sanzioni al minimo edittale.
    4. Le sanzioni di cui ai precedenti comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

    Quanto costa

    DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

    Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

    Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile di ogni anno (salvo proroghe di Legge).

    Le tariffe, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

    TRIBUTO PROVINCIALE

    Sull’importo determinato a titolo di TARI viene calcolato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

    Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana (Tributo Prov. BG = 5%).

    Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020.

    CODICI TRIBUTO TARI

    I codici F24 rinominati che identificano la Tari (o la tariffa) sono:

    • 3944” – Tari
    • 3945” – Tari interessi
    • 3946” – Tari sanzioni
    • TEFA” – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
    • TEFN” – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi
    • TEFZ” – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni

     

    Accedi al servizio

    Ulteriori informazioni:

    Trasparenza Gestione Rifiuti

     

     

    Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

    Contatti

    Ufficio Ragioneria e Tributi

    Si occupa della gestione del bilancio e del patrimonio comunale, amministra le imposte e le tasse di competenza territoriale (Imposta municipale propria (IMU), tassa dei rifiuti (TARI), Canone Unico Patrimoniale (CUP, ex tassa occupazione suolo pubblico ed utilizzo strutture comunali, pubblicità e pubbliche affissioni)) L'attività è finalizzata alla riscossione, al controllo, all'aggiornamento dei dati fiscali ed alla verifica delle posizioni contributive. Oltre a questo ha il compito di redazione del "bilancio preventivo" e dei suoi allegati, di redazione del conto consuntivo, di finanziare gli investimenti fatti, di redigere/aggiornare l'inventario degli immobili, di tenere i rapporti con la tesoreria, di gestire gli acquisti e l'economato oltre che alla gestione contabile del personale dipendente.

    Argomenti:

    Documenti

    Cessazione servizio - TARI (Utenza domestica)

    Modulo per richiedere la cessazioe del servizio di gestioe dei rifiuti - uteza domestica

    Cessazione servizio - TARI (Utenza non domestica)

    Modulo per richiedere la cessazioe del servizio di gestioe dei rifiuti - Utenza non domestica

    Comunicazione erede - cessazione servizio - utenza domestica

    Cessazione del servizio di gestione dei rifiuti – utenza domestica utente deceduto - dichiarazione dell’erede – richiesta voltura

    Denuncia superfici - TARI (Utenza domestica)

    Modulo per denunciare le superfici ai fini dell’applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - abitativo

    Denuncia superfici - TARI (Utenza non domestica)

    Modulo per denunciare le superfici ai fini dell’applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - attività produttive - commerciali - professionali - servizi

    Guida all'utilizzo della modulistica TARI

    Vademecum adempimenti e relativa modulistica. Regolazioe della qualità del servizio di gestioe dei rifiuti urbani

    Istaza di retifica bolletta - utenza domestica

    Istanza di rettifica bolletta/documento di riscossione tari per utenza domestica. Gestione eventuale credito, articoli 17 e 28 delibera arera 15/2022.

    Istaza di retifica bolletta - utenza non domestica

    Istanza di rettifica bolletta/documento di riscossione tari per utenza non domestica. Gestione eventuale credito, articoli 17 e 28 delibera arera 15/2022.

    Modulo dati consuntivo di uscita parziale dal servizio - TARI

    Modulo di riepilogo dei dati consuntivi di uscita parziale dal servizio TARI (Avvio al recupero / riciclo)

    Modulo dati consuntivo di uscita totale dal servizio - TARI

    Modulo di riepilogo dei dati consuntivi di uscita totale dal servizio TARI (Avvio al recupero / riciclo)

    Regolamento TARI

    Esame ed approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazioe della tassa sui rifiuti - TARI

    Uscita Parziale dal servizio - TARI

    Modulo per richiedere l'uscita parziale dal servizio di gestione dei rifiuti

    Uscita totale dal servizio - TARI

    Modulo per richiedere l'uscita del servizio di gestione dei rifiuti

    Carta dei servizi TARI-Rifiuti

    Carta dei servizi TARI-Rifiuti

    Pagina aggiornata il 19/05/2025

    Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

    Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

    Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

    Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

    Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

    Inserire massimo 200 caratteri