Accesso agli atti

Dettagli del servizio

Servizio per richiedere l'accesso ai documenti amministrativi

Servizio per richiedere l'accesso ai documenti amministrativi

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Accesso civico semplice e generalizzato

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso a dati e documenti, tramite l'accesso civico, come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

In particolare:

  • L'accesso civico semplice a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione.
  • L'accesso civico generalizzato (FOIA-Freedom of information act), previsto dall'art. 5, comma 2, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

 

Accesso documentale

L'accesso documentale è rivolto a tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

È rivolto al cittadino interessato a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi di cui ha un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Descrizione

Il servizio “Accesso agli Atti” permette a chi ne ha interesse di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e può essere civico o documentale.

L'Accesso Civico è il diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, e modificato dal D.Lgs. 97/2016.

L’accesso civico si distingue in:

  • Accesso Civico semplice 
    consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • Accesso Civico generalizzato
    che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs.33/2013.

 

L'Accesso Documentale (il tradizionale Accesso agli Atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Come fare

Per richiedere l'accesso agli atti il cittadino può:

  • compilare la richiesta online, tramite l'apposito servizio digitale;
  • recarsi presso l’Ufficio Segreteria o Ufficio tecnico previo appuntamento.
  • compilare la modulistica allegata e indirizzarla all'ufficio competente

Tutte le richieste sono indirizzate all’Ufficio Segreteria che provvederà a smistarle agli uffici competenti.

In assenza di controinteressati è possibile chiedere verbalmente l'accesso ai documenti presso l'ufficio competente. Se invece sono presenti controinteressati occorre specificarlo tramite l'apposita modulistica.

Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d'accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il procedimento può essere differito, per esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda corretta.

L'accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.

Il responsabile dell'ufficio valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.

Cosa serve

Ai fini della corretta compilazione della domanda, il cittadino deve:

  • indicare il tipo di accesso agli atti che intende chiedere: - civico semplice; - civico generalizzato; - documentale;
  • indicare i dati o i documenti per i quali richiede l'accesso;
  • solamente in caso di accesso documentale, indicare l'interesse diretto e concreto, la cui mancanza comporta il diniego dell'accesso e il titolo che individua l'idoneità.

Cosa si ottiene

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato.

Per l’accesso civico semplice o generalizzato la risposta sarà inviata al cittadino tramite posta elettronica.

Per la richiesta di accesso documentale il cittadino otterrà la sua risposta secondo una delle seguenti modalità scelta nella domanda:

  • presa visione: esame senza estrazione di copie;
  • copia cartacea: esame ed estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione;
  • copia conforme cartacea: esame ed estrazione di copia conforme (l’ente attesta la conformità all’originale del documento), pagamento dei costi di riproduzione e applicazione dell’imposta di bollo;
  • copia digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente;
  • copia digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica;
  • copia conforme digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente e applicazione dell’imposta di bollo;
  • copia conforme digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica e applicazione dell’imposta di bollo.

Soltanto in caso di presa visione o copie cartacee il cittadino non dovrà recarsi presso lo sportello per ritirare il documento.

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.

Quanto costa

Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia cartacea dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata al rimborso del costo di riproduzione.

I costi relativi alla riproduzione della documentazione variano in base alle quanità dei documenti come riportato dalla delibera delle tariffe vigente.

Per il rilascio di copie autenticate (conforme) è necessario acquistare una marca da bollo da 16,00 euro il cui numero e data di rilascio devono essere indicate nell’istanza.

Accedi al servizio

Possibilità di recarsi allo sportello o possibilità di richiedere l'accesso on-line

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Contatti

Area tecnico-manutentiva

Si occupa di:

  • Edilizia Privata
  • Edilizia Pubblica
  • Lavori Pubblici
  • Gestione del Patrimonio
L'Ufficio Tecnico riceve, esamina e nel caso rilascia certificazioni, autorizzazioni e dichiarazioni inerenti i seguenti atti:
  • Rilascio del permesso di costruire.
  • Denuncia di inizio attività.
  • Certificati di inesistenza vincoli sovracomunali.
  • Certificati di destinazione urbanistica.
  • Autorizzazioni per taglio strada e/o manomissione suolo pubblico per allacciamenti alle reti di servizio comunali.
  • Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico.
  • Autorizzazione per installazione insegne pubblicitarie o d'esercizio.
  • Dichiarazione di idoneità dell'alloggio per ricongiungimento familiare.
  • Richieste di contributo per abbattimento barriere architettoniche - Legge 13/89.
  • Rilascio autorizzazioni passi carrali.
  • Notifica ai sensi della Legge 47/85 di frazionamenti e tipo mappali.
  • Autorizzazione per la posa di monumenti funebri presso il cimitero comunale.
  • Predisposizione progettazione di opere pubbliche.
  • Direzione lavori delle opere pubbliche.
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.
  • Gestione dei cimiteri.
  • Gestione della rete idrica dell'acquedotto comunale.
  • Gestione della rete fognaria comunale.
  • Forniture.
  • Budget.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 21/10/2025

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