Le strade agrosilvopastorali sono tracciati permanenti prevalentemente a fondo naturale, con eventuali brevi tratti stabilizzati o pavimentati dove il transito è più pericoloso o la conservazione del tracciato è più problematica per l’elevata pendenza o per la natura instabile del fondo.
Questi tracciati non sono soggetti alle norme del Codice della strada. L'accesso e il loro utilizzo è regolamentato dai Comuni o dai gestori.
Le strade censite e classificate dalla Comunità Montana nell’ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma TUTTE dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
d) non rientrano nella classificazione di cui all’art. 2 del Codice della strada.
L’accesso alla viabilità agro-silvo-pastorale con veicoli a motore è vietato ad eccezione dei veicoli a motore autorizzati con permesso del Comune o del gestore.